COMUNICATO STAMPA
CACCIA, LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA LIGURIA.
“Annullato il calendario venatorio triennale emanato con legge”
Le associazioni: “Cade un altro pilastro dell’illegittimità venatoria.
La Liguria e tutte le Regioni si adeguino pienamente alle regole di tutela della fauna”
“La Corte Costituzionale punisce l’arroganza ultravenatoria della Liguria, già censurata dagli organismi comunitari, bocciandone il calendario venatorio per legge. Ora calendario venatorio con atto amministrativo e rispetto delle indicazioni dell’Ispra”.
Lo affermano le associazioni Animalisti italiani, ENPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU-Birdlife Italia, VAS e WWF Italia in merito alla sentenza n. 105/2012 della Corte Costituzionale che, raccogliendo il ricorso del Governo, ha dichiarato illegittima la legge con cui la Liguria aveva emanato il calendario venatorio triennale regionale.
“Come già accaduto poche settimane fa per l’Abruzzo, anche la legge della Liguria sul calendario venatorio ha trovato l’inevitabile bocciatura da parte della Corte Costituzionale, che ha ribadito l’obbligo di emanare il calendario attraverso un atto amministrativo e di dargli durata annuale e non pluriennale.
“Sebbene le nostre associazioni, come prevedibile, non siano state ammesse per ragioni formali al ricorso, vengono confermate in modo solenne tutte le perplessità e le critiche da noi formulate alla regione Liguria e che tuttavia sono state da questa respinte, con un atteggiamento che, ci spiace dirlo, ha sfiorato più volte l’arroganza ma che alla fine è stato punito dal più autorevole dei soggetti istituzionali.
“Dalla Corte arriva dunque un colpo molto duro, per la Liguria, che fa il paio con i problemi che la Regione ha avuto e continua ad avere con l’Europa in tema di deroghe, e che chiama l’Amministrazione e la politica regionale ad un mea culpa e a una piena, seppur tardiva, assunzione di responsabilità, cosa che dovrà riguardare anche le altre Regioni come, ad esempio, la Lombardia, la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia, che hanno un calendario venatorio emanato con legge.
“La Corte Costituzionale, inoltre, ha inteso ribadire con chiarezza la potestà statale sulla materia della tutela della fauna, rafforzando una giurisprudenza ormai granitica che apre nuovi scenari rispetto alla regolamentazione della materia venatoria in relazione agli aspetti essenziali, ovvero agli standard minimi di tutela, come ad esempio la definizione della lista delle specie cacciabili e dei tempi di caccia.
“Per questo, le Associazioni chiedono che, sin dalla prossima stagione venatoria, tutte le Regioni italiane tengano conto degli standard minimi di tutela della fauna espressamente segnalati dall’Ispra, l’autorità scientifica statale, e nell’approvare calendari venatori rigorosamente con atto amministrativo e di durata annuale li adeguino nel senso di una reale misurabilità e sostenibilità del prelievo venatorio, a partire dalla previsione dell’immeditata segnatura dei capi appena abbattuti nel tesserino venatorio, eliminando illegittimità troppo spesso concesse su specie, tempi e modalità dell’esercizio venatorio”.
Parma, 27 aprile 2012 - Uff. Stampa LIPU
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CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n°20 del 9 febbraio 2012 - Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 (Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011), i quali approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2).














