Associazione Vittime della Caccia

......news.......

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Legge quadro 157/1992 - Articolo 9

E-mail Stampa PDF
Indice
Legge quadro 157/1992
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
Articolo 36
Articolo 37
Tutte le pagine

 

Articolo 9
Funzioni amministrative

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.



 

Commenti Facebook

Da questo semplice form potrete collegarvi direttamente al vostro account su facebook.

Banner

Login

NewsLetter

Utenti on-line

 39 visitatori online

Contatore

Tot. visite contenuti : 1419580

Radio Bau&Co

Sondaggio IPSOS


Calendari venatori per regione

Centri Recupero Animali Selvatici

Comunicati Stampa

Petizione contro la caccia

Bambini cani in Albania.pdf

Social Network

Newsletter Villa Rojly