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| Abruzzo-Calendario Venatorio 2009/2010 |
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del cinghiale ai sensi di quanto disposto dall’art.31 comma 2 lett. a) della L.R. 10/04 valevoli per la stagione venatoria 2009/2010:
1- gli ATC, ai sensi di quanto disposto dall’art 31 comma 2 lett. a) della LR 10/04, disciplinano l’organizzazione del prelievo in battuta al cinghiale, sulla base di comprovate necessità di gestione della specie, nel rispetto dei provvedimenti di attuazione della pianificazione regionale eventualmente adottati dalle Province e delle prescrizioni che seguono:
a) prevedere, nell’eventualità di ricorrere all’individuazione di zone omogenee ai fini faunisticovenatori, che le stesse siano numericamente adeguate e sufficienti anche in relazione alla totalità delle squadre dei cacciatori;
b) prevedere, per l’esercizio venatorio al cinghiale da parte del singolo cacciatore non facente parte di squadre per la caccia in battuta di cui al punto a), aree rispondenti agli stessi requisiti già disposti al punto a);
c) consentire la caccia in battuta o a singolo, ai cacciatori iscritti ed ammessi;
d) prevedere che tutti gli aventi diritto ad esercitare l’attività venatoria nell’ATC possono organizzarsi in squadre per l’esercizio della caccia al cinghiale in battuta;
e) non contrastare con quanto disposto dal presente calendario e dalle norme vigenti.
f) prevedere che prima dell’inizio della battuta deve essere compilato in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice presente, il verbale di battuta redatto su apposito modulo predisposto dalla Provincia competente, con l’indicazione di data, luogo ed elenco nominativo dei partecipanti alla battuta giornaliera;
g) prevedere che è fatto obbligo di utilizzare giubbini ad alta visibilità per la caccia al cinghiale a pena di applicazione della sanzione di cui all’art. 53, c. 4, lett. r), L.R. 10/04.
I provvedimenti emanati dagli ATC ai sensi dell’art.31 comma 2 lett. a) della L.R. 10/04 e nel rispetto di quanto sancito al presente Capo, devono essere preventivamente trasmessi al competente Servizio della Amministrazione provinciale di riferimento, che li rende esecutivi esprimendo il proprio nullaosta, previa verifica di compatibilità di quanto proposto dall’ATC con i propri atti di pianificazione, ove adottati, e con le altre prescrizioni del presente capo. Il silenzio protratto oltre dieci giorni lavorativi equivale ad assenso.
È comunque fatta salva la facoltà da parte del cacciatore, anche al di fuori delle modalità di caccia disciplinate dal presente Capo, di esercitare la caccia al cinghiale nel rispetto dei termini di cui alla lettera c) del Capo B.
CAPO D) DISCIPLINA DELL’ART. 28, COMMA 16°, L.R. 28.01.2004, N. 10.
In applicazione del disposto dell’art. 28, comma 16° della L.R. 10/04 i Comitati di Gestione degli ATC consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza l’esercizio straordinario della caccia, nel rispetto dell’indice di densità venatoria, con le seguenti modalità:
a) gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni all’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10;
b) gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all’accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l’ATC non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s’intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l’esercizio del diritto, da esibire, all’occorrenza, agli incaricati della vigilanza. L’ATC accoglie le istanze nell’ordine temporale di trasmissione.
















