PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

CALENDARIO VENATORIO 2010/2011
ART. 1 - ESERCIZIO VENATORIO NEI TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE


Ad esclusione della caccia da appostamento fisso, è fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di tutte le tipologie di impianti di irrigazione in gomma o in plastica.
ART. 2 - ESERCIZIO VENATORIO AL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA
L'esercizio venatorio al cinghiale è consentito in un massimo di tre giornate settimanali, nei modi
e nelle forme di cui al R.R. n.1/2008, e succ. modifiche, e nel rispetto del vigente regolamento provinciale sugli ungulati, nei periodi sotto elencati:
A.T.C. FO/1 periodo: dal 1/11/2010 al 4/12/2010 nelle giornate di mercoledì e sabato; dal 5/12/2010 al 30/01/2011nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; apertura lunedì 1 novembre 2010.
A.T.C. FO/2 periodo: dal 1/11/2010 al 4/12/2010 nelle giornate di mercoledì e sabato; dal 5/12/2010 al 30/01/2011nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; apertura lunedì 1 novembre 2010.
A.T.C. FO/3 periodo: dal 1/11/2010 al 30/01/2011 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; apertura lunedì 1 novembre 2010.
A.T.C. FO/4 periodo: dal 1/11/2010 al 4/12/2010 nelle giornate di mercoledì e sabato; dal 5/12/2010 al 30/01/2011nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; apertura lunedì 1 novembre 2010.
A.T.C. FO/5 periodo: forma della braccata, dal 1/11/2010 al 30/01/2011 nelle giornate di mercoledì e sabato; forma della girata dal 1/11/2010 al 5/12/2010 nelle giornate di mercoledì e sabato; dal 6/12/2010 al 30/01/2011 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; apertura lunedì 1 novembre.
A.T.C. FO/6 periodo: dal 1/11/2010 al 30/01/2011 nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; apertura lunedì 1 novembre 2010.
A.F.V. Acero Rosso periodo: dal 2/10/10 al 14/10/10; dal 1/11/10 al 29/11/10 e dal 15/12/10 al 31/01/11
A.F.V. Alto Tevere periodo: 9/10/10 al 17/10/10 nelle giornate di sabato e domenica e dal 10/11/10 al 31/01/11;
A.F.V. Bonaga periodo: dal 1/11/10 al 31/01/11
A.F.V. Cella periodo: vedi ATC FO4
A.F.V. Comero Nord periodo: dal 01/11/10 al 31/01/11
A.F.V. CIT periodo: dal 2/10/10 al 31/10/10 e dal 1/12/10 al 31/01/11
A.F.V. CTR periodo: dal 2/10/10 al 31/10/10 e dal 1/12/10 al 31/01/11
A.F.V. La Galliana periodo: dal 2/10/10 al 10/10/10 e dal 10/11/10 al 31/01/11
A.F.V. Monte Baschiera periodo: dal 2/10/10 al 31/10/10 e dal 1/12/10 al 31/01/11
A.F.V. Monte Collina periodo: dal 2/11/10 al 31/01/11
A.F.V. Montegranelli periodo: dal 30/10/10 al 30/01/11
A.F.V. Petruschio-Radice periodo: dal 2/10/10 al 31/10/10 e dal 1/12/10 al 31/01/11
A.F.V. Rio Salso periodo: dal 1/11/10 al 31/01/11
A.F.V. Salto Mars. Fondacci periodo: dal 2/10/10 al 31/10/10 e dal 1/12/10 al 31/01/11
A.F.V. San Martino in Avello periodo: dal 1/11/10 al 31/01/11
A.F.V. San Paolo periodo: dal 1/11/10 al 31/01/11
A.F.V. Santa Marina periodo: dal 2/10/10 al 16/10/10 e dal 25/11/10 al 31/01/11
A.F.V. Sasseto Mortano periodo: dal 2/10/10 al 29/11/10 e dal 1/01/11 al 31/01/11
A.F.V. Valbura periodo: dal 24/10/10 al 24/01/11
A.F.V. Valdipondo periodo: dal 2/10/10 al 29/11/10 e dal 1/01/11 al 31/01/11
A.F.V. Valle Ibola periodo: dal 1/11/10 al 31/01/11
A.F.V. Valmontone periodo: dal 1/11/10 al 31/01/11
A.F.V. Vessa periodo: dal 2/10/10 al 17/10/10 e dal 17/11/10 al 31/01/11
ART. 3 - ANTICIPAZIONE DELL’ESERCIZIO VENATORIO
Ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 2, L.R.8/94, ss.mm.ii, e dell'art.18, comma 2, della L.157/92 ss.mm.ii, l’esercizio venatorio per la stagione 2010/2011 è anticipato nei seguenti termini:
A) nelle sole giornate fisse mercoledì 1, giovedì 2, domenica 5, giovedì 9, domenica 12 e giovedì 16 settembre, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle seguenti specie:
- tortora (Streptopelia turtur);
- merlo (Turdus merula);
- cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
- ghiandaia (Garrulus glandarius);
- gazza (Pica pica);
LIMITAZIONI ALL’ANTICIPAZIONE nei seguenti A.T.C :
ATC FO3 nelle sole giornate fisse di: 1/09/2010, 2/09/2010
ATC FO4 nelle sole giornate fisse di: 1/09/2010, 2/09/2010
ATC FO5 nelle sole giornate fisse di: 1/09/2010, 2/09/2010
ATC FO6 nelle sole giornate fisse di: 1/09/2010, 2/09/2010, 5/09/2010
B) Nelle giornate di anticipazione dell’esercizio venatorio l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, esclusivamente dalle ore 13 alle ore 20.
C)Le date di chiusura della caccia alle specie
di cui al precedente punto a) sono rispettivamente:
- 13/12/2010 per tortora e merlo
-13/01/2011 per cornacchia grigia, ghiandaia e gazza
D) Nelle Aziende agri-turistico venatorie l’esercizio venatorio è consentito a far data dal 1 settembre 2010 sino al 31 gennaio 2011 alla fauna da allevamento, per un numero di 5 giornate settimanali, fino al tramonto e senza limitazioni di forma di caccia.
ART. 4 - CAMPI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti da domenica 22/08/10 a giovedì 16/09/2010 dalle ore 7:00 alle ore 20:00, escluse le giornate di lunedì, martedì e venerdì, con l’uso di non più di due cani per cacciatore, nel rispetto comunque delle limitazioni d’orario previste nelle giornate di anticipazione dell’esercizio venatorio(vedi art.3, lett.B).
Nei campi addestramento cani di cui al punto 1, lett. b) e lett.d) e nei campi di gara di cui al punto 4 dell’art.45 della L.R. 8/94 e succ. mod. è ammesso l’esercizio venatorio a far data dal 1 settembre 2010 sino al 31 gennaio 2011.
ART. 5 ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO NELLE ZONE ADDESTRAMENTO CANI
Nelle zone addestramento cani di cui all’art. 45, punto 1, lettera a) della L.R. 8/94 e succ. mod., è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, previo assenso del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e normative generali vigenti in materia.
ART. 6 - LIMITAZIONI DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ESERCIZIO
VENATORIO
Ad esclusione delle Aziende Venatorie e fatte salve le limitazioni di cui al successivo art.7, nel periodo dal 06/12/2010 al 31/01/2011 è consentito l'esercizio venatorio nei seguenti termini:
1. da appostamento fisso e temporaneo, con e senza l'uso dei richiami vivi;
2. in forma vagante, alle seguenti condizioni:
A) senza l'uso del cane nel territorio posto a mare della Via Emilia (SS. n°9);
B) con o senza l’uso del cane, tranne quello da seguita, lungo i seguenti corsi d'acqua, purché entro i 25 metri dalla battigia:
MARZENO-TRAMAZZO: dal confine con la Provincia di Ravenna fino all'abitato di Tredozio;
MONTONE: dal confine con la Provincia di Ravenna fino all'abitato di Portico di Romagna, con esclusione del tratto compreso dal Parco Urbano di Forlì al Parco Terme di Castrocaro;
RABBI: dalla confluenza con il fiume Montone fino alla località “Ponte Fantella”, con esclusione del tratto compreso tra il ponte della sp 24 in località Strada S. Zeno, a monte, e il ponte della carrabile in direzione di La Busca, a valle;
RONCO-BIDENTE: dal confine con la Provincia di Ravenna fino alla località "Isola";
BEVANO: dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna;
SAVIO: dal confine con la Provincia di Ravenna fino alla località “Romitorio” (bivio per Verghereto sulla SS. N°71), con esclusione del bacino di Quarto, compreso il tratto afferente al Para;
BORELLO: dalla confluenza con il fiume Savio fino alla sorgente;
FANANTE: dalla confluenza con il fiume Savio fino all'inserimento del Rio Maggio;
RUBICONE: dal confine dell’oasi costiera fino alla sorgente;
USO: dalla confluenza col torrente Rio Salto fino a Ponte Uso, zona Sogliano;
C) su tutto il territorio provinciale, con l'uso del cane da tana e da seguita, per la sola caccia alla volpe, limitatamente alle squadre di cacciatori nominativamente indicati e munite di apposito visto posto dalla provincia di Forlì-Cesena. Il cane, al termine della caccia in dette località, dovrà essere tenuto al guinzaglio;
D) nel territorio provinciale posto a monte della Via Emilia (SS.n.9) alla beccaccia esclusivamente con l’uso del cane, tranne quello da seguita.
ART. 7 - LIMITAZIONI ALL'ATTIVITA' VENATORIA NEGLI A.T.C.
Artt.33 e 50 della L.R.8/94e ss.mm.ii.
ATC FO/1: fagiano chiusura al 5/12/2010;lepre chiusura al 5/12/2010; starna chiusura al 31/10/2010; pernice rossa chiusura al 31/10/2010; nelle giornate fisse dal 19/09/2010 al 3/10/2010 chiusura alle ore 13 della caccia in forma vagante; dalle ore 13 esercizio dellacaccia da appostamento solo alla selvaggina migratoria
ATC FO/2: fagiano chiusura al 5/12/2010; lepre chiusura al 5/12/2010; starna chiusura al 31/10/2010; pernice rossa chiusura al 31/10/2010 nelle giornate fisse dal 19/09/2010 al 3/10/2010 chiusura alle ore 13 della caccia in forma vagante; dalle ore 13 esercizio della caccia da appostamento solo alla selvaggina migratoria
ATC FO/3: fagiano chiusura al 5/12/2010; lepre chiusura al 5/12/2010 con un carniere stagionale massimo di 5 capi starna chiusura al 10/10/2010; pernice rossa chiusura al 10/10/2010 nelle giornate fisse dal 19/09/2010 al 3/10/2010 chiusura alle ore 13 della caccia in forma vagante; dalle ore 13 esercizio della caccia da appostamento solo alla selvaggina migratoria
ATC FO/4: fagiano chiusura al 5/12/2010; lepre chiusura al 5/12/2010; starna chiusura al 31/10/2010; pernice rossa chiusura al 31/10/2010 nelle giornate fisse dal 19/09/2010 al 30/09/2010 chiusura alle ore 13 della caccia in forma vagante; dalle ore 13 esercizio della caccia da appostamento solo alla selvaggina migratoria
ATC FO/5: fagiano chiusura al 5/12/2010; lepre chiusura al 5/12/2010; starna chiusura al 10/10/2010, pernice rossa chiusura al 10/10/2010 nelle giornate fisse dal 19/09/2010 al 26/09/2010 chiusura alle ore 13 della caccia in forma vagante; dalle ore 13 esercizio della caccia da appostamento solo alla selvaggina migratoria
ATC FO/6:fagiano chiusura al 5/12/2010; lepre chiusura al 5/12/2010 starna chiusura al 21/11/2010; pernice rossa chiusura al 21/11/2010; nelle giornate fisse dal 19/09/2010 al 30/09/2010 chiusura alle ore 13 della caccia in forma vagante; dalle ore 13 esercizio della caccia da appostamento solo alla selvaggina migratoria.Le limitazioni sopra descritte non operano per i cacciatori con opzione per la forma di caccia di cui alla lettera b) dell'art.12, comma 5 della legge 157/1992.
ART. 8 TEMPI DI PRELIEVO DEGLI UNGULATI IN FORMA SELETTIVA NEGLI
AA.TT.CC.



Esclusivamente nell'ambito della caccia di selezione al cinghiale è consentito, in via sperimentale, il ricorso a forme di pasturazione artificiale attraverso la realizzazione di punti di pasturazione (governe) limitatamente al periodo di caccia di selezione al cinghiale indicato da ciascun istituto di gestione (ATC e AFV), previa comunicazione alla Provincia dell'elenco dei punti utilizzati, con loro localizzazione su cartografia 1:10.000 o fornendo le coordinate esatte tramite GPS, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività venatoria e con specificazione quali-quantitativa del materiale alimentare utilizzato.
ART. 9 – ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI RISPETTO:
1) AREE DI RISPETTO, in cui è consentita la caccia da appostamento fisso e previa autorizzazione del Comitato Direttivo dell’ATC:
a) alla migratoria da appostamento temporaneo, previo consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno;
b) di selezione su capriolo e cinghiale;
c) al cinghiale in battuta e braccata;
d) alle specie opportuniste:
ATC FO/1 Barasa, Bidentina, Bissona, Bresina, Cà Bionda, Carpena, Castelnuovo, Cerreto, Chiusa, Fratta, Gualdo Ricò, Lago, Malmissole, Masini, Massa, Monte Maggio, Monte Velbe, Paderna, Paradiso, Polenta, Provezza, Rocca d’Elmici, Roncadello, Ronco, Rotta, San Colombano, S. Leonardo, Santa Maria Nuova, S. Benedetto, Sanguine, Selbagnone, Vecchielle, Villafranca, Voltre.
ATC FO/2 Borella, Borghi, Ca’ di Giannino, Calbana, Calbano, Casale, Cornacchiara, Gallo, Gatteo, Gualdo, Longiano, Loreto, Macerone, Massa, Monte Iottone, Montereale, Monte Tognino, Montecchio, Piavola, Pivesestina, Ribano, Rigossa, Rocchetta, Ruffio, San Damiano, S. Egidio, San Giorgio,San Martino, San Martino di Bagnolo, San Vittore, Valli.
ATC FO/3 Corneto.
ATC FO/4 Casetta dei frati, Cerreta, Cerretola, Garzignana, S Eufemia, S.Valentino.
ATC FO/5 Belvedere (*esclusivamente a tutela della struttura di ambientamento della selvaggina), Monte Buffano, Spinello.
ATC FO/6 Versara. Nelle suddette zone non è consentito l’addestramento dei cani.
2) AREE DI RISPETTO con divieto di caccia ad una o più specie stanziali indicate nelle tabelle ammonitrici:
ATC FO/3 Donicilio - con divieto di caccia a starna e pernice rossa.
Per le specie escluse dal divieto, la caccia si espleta secondo le disposizioni previste dal calendario venatorio senza alcuna preventiva autorizzazione del Comitato Direttivo dell’ATC.
In tutte le aree di rispetto, cui ai precedenti punti 1) e 2), è vietata la detenzione di selvaggina abbattuta appartenente alle specie delle quali non è consentito il prelievo; è, altresì, vietata la caccia a distanza inferiore a metri 300 da impianti fissi di ambientamento ed acclimatamento della selvaggina.
ART. 10 - ORARI DEL SORGERE DEL SOLE E DEL TRAMONTO NELLA STAGIONE
VENATORIA *aggiornati con l’orario solare e legale


ART. 11 NORME DI SICUREZZA
Durante l'attività venatoria in forma vagante, si consiglia di indossare almeno un capo di abbigliamento ad alta visibilità.
Fatta salva la caccia agli ungulati è vietato utilizzare armi a canna rigata durante l'esercizio venatorio in forma vagante.
ART.12 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario, si fa riferimento alle disposizioni e alle norme di legge vigenti. Per eventuali limitazioni nei siti Rete Natura 2000 fare riferimento a quanto previsto nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente. Sono fatte salve tutte le misure di conservazione disposte per le Zone di Protezione Speciale di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1435 del 17/10/2006, come succ. modificata con Delibera di G.R. N.1935 de 29/12/2006.
A seguito revoca, è fatto divieto di caccia per la stagione venatoria 2010/2011 all'interno dell'ex C.p.p.s. “Cannetole”, come indicato dall'art. 6/3 del R.R.28/06/96 n.22.
In via sperimentale è ammessa la facoltà di addestrare e usare a caccia mute di cani da seguita composte fino a 6 esemplari della stessa razza riconosciute da un giudice E.N.C.I., previa comunicazione alla Provincia.




















