PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CALENDARIO VENATORIO 2010 - 2011
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 118 del 27/04/2010
1. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA
Da domenica 19 settembre 2010 a domenica 5 dicembre 2010:
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
fagiano (Phasianus colchicus);
lepre comune (Lepus europaeus);
moriglione (Aythya ferina);
pernice rossa (Alectoris rufa);
starna (Perdix perdix);
Da domenica 19 settembre 2010 a
giovedì 30 dicembre 2010:
allodola (Alauda arvensis);
beccaccia (Scolopax rusticola).
merlo (Turdus merula);
quaglia (Coturnix coturnix);
tortora (Streptopelia turtur);
Da domenica 19 settembre 2010 a
lunedì 31 gennaio 2011:
alzavola (Anas crecca);
beccaccino (Capella gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
Da domenica 19 settembre 2010 a lunedì 31 gennaio 2011:
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes).
Nelle "aree di rispetto", istituite ai sensi degli art. 22 bis, 50 e 51 L.R. n. 8/1994, sono vietati l'abbattimento e la detenzione di esemplari appartenenti alle specie tutelate dal provvedimento istitutivo e riportate sulle tabelle perimetrali.
2. CACCIA AGLI UNGULATI
La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita nelle forme previste dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1, in base ai piani di prelievo approvati con apposita deliberazione, nei seguenti periodi:


giornate di caccia collettiva al cinghiale per ATC RE3 e ATC RE4:
- 2, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 30 ottobre 2010;
- 1, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 27, 29 novembre 2010;
- 2, 5, 8, 11, 13, 16, 19, 22, 26, 29 dicembre 2010.
3. GIORNATE E FORME DI CACCIA
1. da domenica 19 settembre 2010 a domenica 3 ottobre 2010, è consentita la caccia da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana;
2. da lunedì 4 ottobre 2010 a lunedì 31 gennaio 2011, è consentita la caccia da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
Da lunedì 6 dicembre 2010 a lunedì 31 gennaio 2011 negli AA.TT.CC. è vietata la caccia in forma vagante ad eccezione:
a) della caccia alla beccaccia - con l'uso dei soli cani da ferma - nel territorio dell'A.T.C. RE 3 situato a sud della strada pedemontana e nel territorio dell'A.T.C. RE 4, fino al 30 dicembre 2010;
b) della caccia alla volpe da parte delle squadre autorizzate;
c) nelle seguenti località, con l'uso dei soli cani da ferma:
- A.T.C. RE 1 e A.T.C. RE2: caccia alla beccaccia nelle golene del fiume Po e del Torrente Enza entro gli argini maestri, fino al 30 dicembre 2010;
- A.T.C. RE1 e A.T.C. RE2: nelle stoppie delle risaie, fino al 31 gennaio 2011.
Da lunedì 4 ottobre 2010 a domenica 28 novembre 2010 possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento.
- In deroga al numero massimo di due cani per cacciatore durante l'esercizio venatorio, gli AA.TT.CC. provinciali, nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia, rilasciano una autorizzazione per l'utilizzo massimo di sei cani da seguita per conduttore e comunque per squadra, secondo le modalità previste da un apposito regolamento adottato dall'A.T.C.
- Il conduttore, in caso di controllo, dovrà esibire una copia del certificato d'iscrizione dei cani condotti e la polizza assicurativa.
- Le mute debbono essere regolarmente iscritte alla anagrafe canina e certificate da un esperto giudice ENCI.
ANTICIPAZIONE ESERCIZIO VENATORIO.
Negli AA.TT.CC. RE 1, RE 2, RE 3 e nelle AFV ricadenti nei comprensori faunistici omogenei C1 e C2, nelle GIORNATE FISSE di
mercoledì 1, giovedì 2, domenica 5, giovedì 9, domenica 12 e giovedì 16 settembre 2010, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, è consentita la caccia, fino alle ore 13,00, alle seguenti specie: TORTORA, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA.
Negli AA.TT.CC. RE1, RE2, RE3 e nelle AFV ricadenti nei comprensori faunistici omogenei C1 e C2, la stagione venatoria termina il giovedì 9 dicembre 2010 per la TORTORA ed il giovedì 13 gennaio 2011 per CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA.
L'esercizio venatorio da appostamento è consentito unicamente nei confronti della fauna selvatica migratoria.
I richiami vivi devono essere marcati con anello inamovibile numerato, avente caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente alla sua provenienza; devono inoltre essere accompagnati da idonea documentazione atta a comprovarne l'origine lecita. E' consentito il comodato d'uso dei richiami vivi.
E’ vietata la caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo all’interno del perimetro dell’area di rispetto degli appostamenti fissi.
E' vietata la caccia da appostamento alla fauna migratoria nel raggio di 1 Km dal Passo Cisa (Comune di Villa Minozzo).
Ogni cacciatore può accedere all'appostamento, fisso o temporaneo, con un solo fucile.
Nella preparazione del sito per l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è vietato effettuare operazioni di potatura della vegetazione arborea che determinino una significativa alterazione del sito. Il cacciatore può occupare con il capanno il terreno per la caccia da appostamento temporaneo non più di un'ora prima dell'orario di inizio dell’attività venatoria e deve abbandonare lo stesso al termine dell'attività venatoria, rimuovendo il capanno.
Durante le operazioni di raccolta della fauna abbattuta e di recupero dei capi feriti è consentito l’impiego del cane da riporto. Il fucile deve essere tenuto scarico; l’arma può essere caricata solo qualora vengano rinvenuti capi feriti e deve essere immediatamente scaricata non appena terminato l’abbattimento.


Dal 19/09 al 03/10 la caccia in A.T.C. termina alle ore 13,00.
Nell'intervallo compreso tra l'orario d'inizio della caccia alla fauna selvatica migratoria e quello d'inizio della caccia alla fauna selvatica stanziale è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante.
Nel solo A.T.C. RE3, i giorni 19, 23, 26, 30 settembre e 3 ottobre 2010, la caccia di selezione agli ungulati è vietata fino alle ore 13,00
5. CARNIERE
Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere più di un capo di fauna selvatica per ciascuna delle seguenti specie:
- starna, pernice rossa, lepre.
Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, complessivamente, più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie:
- fagiano, starna, pernice rossa, lepre, coniglio selvatico.
Delle altre specie cacciabili a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia, non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi, dieci di folaghe, dieci di colombacci, tre beccacce e non più di cinque capi per ciascuna delle seguenti specie: merlo, allodola, moriglione, codone e canapiglia.
Per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi appartenenti alle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione.
Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l’abbattimento del maggior numero di capi.
Ogni cacciatore, nell'intera stagione venatoria, può abbattere il seguente numero massimo di capi per ciascuna specie di fauna selvatica:
- starna, pernice rossa: 5;
- beccaccia: 10;
- lepre: 10.
- fagiano: 15 (carniere massimo A.T.C. RE4)
6. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA
L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 8 agosto 2010 al 16 settembre 2010, comprese le giornate di martedì e venerdì, con l'uso di non più di due cani per conduttore, dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
Da mercoledì 1 settembre 2010 a giovedì 16 settembre 2010, l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è vietato negli orari e nei territori in cui è consentito l'esercizio venatorio in apertura anticipata.
L'addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio da parte di coloro che sono in possesso di un valido titolo d'accesso all'A.T.C. o all'A.F.V., ad eccezione dei terreni ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 7.
E' vietato l’accesso del conduttore all’interno dei medicai; è invece consentito l’accesso dei cani.
Da domenica 19 settembre 2010 a domenica 5 dicembre 2010, fermo restando il divieto nelle giornate di martedì e venerdì, è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani qualora il conduttore annoti la giornata di caccia vagante sul tesserino venatorio.
Da lunedì 6 dicembre 2010 l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietato.
- In deroga al numero massimo dei due cani per conduttore, gli AA.TT.CC. rilasciano un'autorizzazione per l'addestramento di un numero massimo di sei cani da seguita per ciascun conduttore, e comunque per squadra, nell'ambito di progetti sperimentali adottati a sostegno della cinofilia e secondo le modalità previste da un apposito regolamento adottato dall'A.T.C.
- Il conduttore, in caso di controllo, dovrà esibire una copia del certificato d'iscrizione dei cani condotti e la polizza assicurativa.
- Le mute debbono essere regolarmente iscritte alla anagrafe canina e certificate da un esperto giudice ENCI.
7. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE
E' vietato l'esercizio venatorio in forma vagante su terreni in attualità di coltivazione, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati.
Si considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella, dalla semina al raccolto, ad eccezione dell'erba medica da foraggio e della barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti provvisti di impianto fisso di irrigazione.
g) i vigneti privi di impianto fisso di irrigazione e gli uliveti, fino alla data del raccolto;
Nei frutteti specializzati e nei vigneti con impianto fisso di irrigazione, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso del cane per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.
8. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DI RETE NATURA 2000 (SIC E ZPS)
- Nei siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) sono previsti i divieti e le limitazioni contemplate da:
- art. 9 della Legge Regionale 2 marzo 2009, n. 1 avente oggetto: "Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012";
- Delibera Giunta Regionale n. 1224/2008 avente per oggetto " Recepimento DM n. 184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07';
- Valutazione d'incidenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012, approvata con Determina n. 149 del 11 aprile 2008.
- La delimitazione dei Siti di Rete Natura 2000 può essere reperita sul portale telematico della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo http://www.regione.emiliaromagna.it/wcm/natura2000/elenco_siti/reggio_emilia.htm e la regolamentazione sul portale telematico della Provincia di Reggio Emilia all'indirizzo: http://www.provincia.re.it
9. NORME SUL TESSERINO VENATORIO
I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia (V = Vagante; A = da Appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio.
E' obbligatoria l'annotazione di "deposito" della fauna in tutti i casi in cui la stessa non è portata dal cacciatore che l'ha abbattuta.
10. MISURE DI TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA
Durante l'esercizio venatorio sono vietati la detenzione e l'uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione superiore al n. 0, di munizioni alterate o manomesse, di munizioni spezzate "over 100" o simili; è altresì vietata la detenzione di munizioni a palla unica, ad eccezione di coloro che praticano la caccia agli ungulati.
Durante l'esercizio venatorio è vietato portare armi a canna rigata, fatta eccezione per:
a) chi è assegnatario di capi nel piano di prelievo selettivo degli ungulati ed ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 11 del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1;
b) chi partecipa alla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, della battuta o della girata e risulta inserito nella scheda delle presenze di cui agli artt. 15 e seguenti, del Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1.
Le armi a canna rigata utilizzate nel corso dell'attività venatoria non possono essere caricate con un numero di colpi superiore a 5.
E' vietato l'esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 mt. dalle piste ciclabili e dagli itinerari ciclopedonali regolarmente segnalati ai sensi del Codice della Strada; è vietato lo sparo in direzione delle piste ciclabili e dagli itinerari ciclopedonali regolarmente segnalati ai sensi del Codice della Strada da una distanza inferiore a 150 mt. con uso di fucile a canna ad anima liscia o da una distanza inferiore a una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi. Nell'attraversamento degli ambiti di cui all'art. 21, comma 1°, lett. e) della L. n. 157/1992 (aie, corti, pertinenze di fabbricati rurali, zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le poderali e le interpoderali), il fucile deve sempre essere scarico.
Ai fini della sicurezza personale, durante l'esercizio della caccia in forma vagante, si raccomanda vivamente l’utilizzodi un gilet o altro capo di vestiario ad alta visibilità.
11. AREE GOLENALI DEL FIUME PO
In caso di esondazione del Fiume Po, con livello oltre i m. 4,00 all'idrometro di Boretto, è vietata la caccia in forma vagante nelle aree golenali comprese entro l'argine maestro, mentre è ammessa la caccia alla selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento; è altresì vietato trasportare in tali aree, a bordo di veicoli o natanti, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; la collocazione delle tabelle di divieto e la rimozione delle stesse è disposta dalla Provincia.
12. AZIENDE FAUNISTICHE
I titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa, coniglio selvatico e lepre superiori a quelli previsti dall'articolo 5, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato fino al 31 dicembre 2010 ad eccezione del fagiano, per il quale il termine è fissato al 31 gennaio 2011.
Nelle ATV, nel periodo dal 1 settembre 2010 al 18 settembre 2010, è consentita la caccia al fagiano ed al germano reale di allevamento, provvisti di anello inamovibile al piede, in tre giornate settimanali a scelta.
Nelle ATV, dal 19 settembre 2010, ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
13. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Durante l'esercizio venatorio è vietato:
- detenere strumenti di rilevazione del calore;
- detenere richiami acustici a funzionamento elettrico o meccanico;
- utilizzare apparati radio ricetrasmittenti e strumenti di comunicazione telefonica con la finalità di agevolare il prelievo venatorio.
Il testo integrale della deliberazione della Giunta della Provincia di Reggio Emilia avente oggetto: "Adozione del calendario venatorio provinciale 2010 - 2011" è consultabile nel sito internet: www.provincia.re.it
















