COMUNICATO STAMPA – AVC-30.01.2026
RIFORMA DELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE
– NUOVE CRITICITA’ COSTITUZIONALI E SFRUTTAMENTO
DEI FONDI PRIVATI ALTRUI A SCOPO DI LUCRO –
Con la riforma recente intervenuta tramite la Legge di bilancio 2026 (che incorpora modifiche al ddl 1552 e in particolare all’art. 16 della legge 157/1992),
le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) non sono più limitate per legge a soggetti “senza fini di lucro” come lo erano tradizionalmente nel quadro normativo precedente
Prima dell’intervento normativo, le AFV dovevano essere soggetti SENZA SCOPO DI LUCRO riconosciuto formalmente.
La Legge di bilancio 2026 ha modificato l’articolo 16 della legge 157/1992 introducendo la possibilità per le Regioni di autorizzare l’istituzione di aziende faunistico-venatorie “organizzate in forma di impresa individuale o collettiva”, cioè con potenziale scopo di lucro o almeno con inquadramento imprenditoriale privato ma nello sfruttamento di un bene comune, patrimonio indisponibile dello Stato, ovvero la fauna selvatica.
IL NODO COSTITUZIONALE
Il problema nasce dal fatto che le aziende faunistico-venatorie già insistono su fondi privati contigui, creando un territorio unitario sottoposto a un regime speciale di caccia.
Con l’apertura alla forma imprenditoriale anche a scopo di lucro, alcuni profili diventano più sensibili dal punto di vista COSTITUZIONALE
Art. 42 Cost. – tutela della proprietà privata
Art. 41 Cost. – libertà di iniziativa economica (ma con limiti di utilità sociale)
Art. 9 Cost. – tutela dell’ambiente e della fauna
Art. 117 Cost. – competenza legislativa (ambiente statale, caccia regionale)
Cosa sono le AFV previste dall’art. 16 della legge 157/1992
Le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) operano su territori omogenei costituiti in larga parte da fondi privati contigui, sottoposti a un regime speciale di gestione faunistico-venatoria IMPOSTO tramite provvedimenti amministrativi, che INCIDONO IN MODO SIGNIFICATIVO SUL PIENO GODIMENTO DELLA PROPRIETA’ PRIVATA.
In concreto, molti proprietari dei fondi inclusi — spesso anche residenti — si trovano di fatto espropriati del diritto di decidere sull’uso dei propri terreni, costretti a subire l’attività venatoria all’interno della propria proprietà.
Tale imposizione comporta disagi rilevanti, fondate preoccupazioni per la SICUREZZA delle persone, degli animali e dei beni, nonché un diffuso senso di SOPRAFFAZIONE, aggravato da comportamenti talvolta arroganti o invasivi da parte di chi esercita la caccia.
A ciò si somma il legittimo DISSENSO ETICO e culturale di chi rifiuta la pratica venatoria.
Nonostante ciò, OPPORSI a questa situazione risulta già estremamente difficile: i procedimenti di ESCLUSIONE dei fondi sono complessi, onerosi e il loro successo dipendente da troppe omissioni e/o ritardi amministrativi delle regioni (vedasi approvazione Piani Faunistico Venatori quinquennali da cui decorrono i termini per le richieste di esclusione).
Il risultato finale è caratterizzato da un’ampia DISCREZIONALITA’ amministrativa, che nei fatti si traduce in una tutela debole e incerta dei DIRITTI dei proprietari.
PROFILI DI COSTITUZIONALITA’ DELLE AFV
Le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV), disciplinate dall’art. 16 della legge n. 157/1992, come già detto, operano su territori omogenei costituiti prevalentemente da fondi privati contigui.
Sinora le AFV erano realtà NON A SCOPO DI LUCRO, gestito da cacciatori con la scusa della gestione faunistica, ma attraverso le fucilate.
Le recenti modifiche normative collegate al ddl 1552 hanno introdotto la possibilità per le Regioni di autorizzare AFV organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, superando il tradizionale requisito dell’assenza di scopo di lucro.
Tale innovazione incide sull’equilibrio costituzionale finora riconosciuto dalla giurisprudenza. In passato, la Corte costituzionale ha ritenuto compatibile il modello AFV in quanto strumento di interesse pubblico (la scusa: gestione faunistica e tutela ambientale), fondato sulla natura pubblica della fauna selvatica e su una compressione non totalmente espropriativa, solo nella forma ma non nei fatti, del diritto di proprietà privata.
L’apertura allo scopo di lucro quindi solleva nuovi profili critici in relazione agli artt. 42 e 41 Cost., poiché il vincolo imposto ai fondi privati potrebbe risultare funzionale anche a un interesse economico privato, con rischio di sproporzione e possibile svuotamento del contenuto del diritto di proprietà in assenza di adeguate garanzie.
Rilevano inoltre profili di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di riparto di competenze (art. 117 Cost.), qualora la disciplina regionale privilegi l’interesse imprenditoriale rispetto alla tutela ambientale, riservata alla competenza statale.
Ad oggi NON risultano pronunce della Corte costituzionale sulla nuova configurazione imprenditoriale delle AFV; tuttavia, in dottrina è stato evidenziato che l’estensione del modello a fini lucrativi rende PIU’ FRAGILE LA TENUTA DELL’ISTITUTO e potrebbe determinare, in sede applicativa, l’emersione di questioni di LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE.
30.01.2026 AVC- Osservatorio Vittime della caccia
Semplicemente inaccettabile. Bisogna fare un ricorso per incostituzionalita’