– CACCIATORI A DISTANZA –
come difendersi
GLI STRUMENTI LEGALI PER DIFENDERSI DAI CACCIATORI
Lo diciamo sempre, la strategia dell’Associazione Vittime della caccia è la “scoperta dell’acqua calda”, in quanto si tratta di APPLICARE LE DISTANZE DI SICUREZZA AL TERRITORIO, come già prevede la Legge 157 dal 1992.
E’ per molti comunque una scoperta in quanto dalla sua approvazione nessuno ha mai pensato di applicare le distanze di sicurezza e pretenderne il rispetto!
Questa situazione di mancato controllo sistematico del territorio ha generato le “maleusanze” dei cacciatori che si sentono impuniti anche quando sparano a ridosso di case, strade, recinzioni e pertinenze.
LA STRATEGIA “CACCIATORI A DISTANZA” CHE APPLICHIAMO DA ANNI CON IL SEMPLICE SISTEMA DI CALCOLO SU MAPPA DELLE DISTANZE DETTATE DALLA LEGGE 157/92*, si è rivelata un prezioso, efficace strumento di difesa e di legittimazione delle richieste dei cittadini ai sindaci, al fine di ottenere il rispetto della sicurezza o un esplicito e pubblico richiamo alle zone interdette alla caccia, anche attraverso l’emanazione di specifica ordinanza sindacale ai sensi del D.lgs.267, 18 agosto 2000, art.54
- Sono infatti questi gli strumenti che l’Associazione Vittime della caccia usa per difendere i cittadini, quelli relativi alla Legge 157/92 art,21, c.1, lett.a), e), f, g)* che stabiliscono i parametri delle distanze a cui i cacciatori devono attenersi, sia per sparare che per vagare armati.
Si tratta quindi di capire cosa sia lecito e cosa invece no, per esigere poi l’applicazione della legge.
E’ sorprendente, questo sì, verificare come nella maggior parte del territorio la caccia, praticata nelle varie forme, risulti difficilmente praticabile, anzi quasi MAI se parliamo di armi a lunga gittata.
Vediamo quali sono
Occorre ripartire infatti da quei pochi strumenti previsti dalle attuali norme in materia di pubblica sicurezza, seppur fugacemente richiamati dalla legge sulla caccia all’art.21*, come parametri minimi previsti, basati sulle gittate delle armi da fuoco, solitamente in uso durante l’attività venatoria.
NOTA BENE: E bene far notare che per attività venatoria non s’intente necessariamente solo il cacciare spararando, ma anche l’atteggiamento di caccia (art.12 legge 157/92), quindi contempla anche il cacciatore che si aggira col fucile in mano o in spalla che non sia scarico e in custodia (art.21, c.1, lett.g)
QUINDI CHI ESERCITA ATTIVITA’ VENATORIA*, SPARA E/O SI AGGIRA ALLA RICERCA DEGLI ANIMALI A CUI SPARARE.
SEMBRA SCONTATO MA è INDISPENSABILE CAPIRE LA DIFFERENZA tra LE DEFINIZIONI IN QUESTIONE : ESERCIZIO VENATORIO* (lett.e) E SPARO (lettera f – art.21, comma 1, legge 157/92).
Prezioso conoscere inoltre anche quanto prevede la lettera a) all’art.21 comma 1: “E’ vietato a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive”
Altrettanto importante è capire la differenza delle armi impiegate per le varie forme di caccia.
Infatti alla lettera f) (art.21 comma 1 legge 157/92) il legislatore ha operato un importante distinguo tra le armi ad anima liscia e quelle ad anima rigata. La munizione delle prime è spezzata (pallini di piombo) e viene usata per uccidere animali piccoli o medi (avifauna, lepri ecc) ed hanno una gittata di circa 70 metri (m.50 ca gittata utile a colpire e ferire), per lo sparo con queste armi sono disposte le distanze di sicurezza pari a m.100 se il cacciatore spara di spalle a case e pertinenze, a 150 metri se lo sparo è in direzione di obiettivi sensibili, strade comprese.
Mentre, è bene sapere che per le armi ad anima rigata (a proiettile singolo per uccidere grossi animali, cinghiali ecc) il legislatore ha giustamente previsto per lo sparo il rispetto delle distanze pari ad… una volta e mezzo la gittata del fucile stesso. Fucili, quelli ad anima rigata, che hanno gittate notevoli che variano da m.0 fino a 3000/4000 metri per i più potenti.
Appare evidente che rispettare le distanze per simili gittate è praticamente impossibile in un territorio come quello italiano!
Nonostante quanto dettato da una legge statale, ci ritroviamo cacciatori di ungulati ovunque, in quanto gli stessi enti locali (regioni, provincie e ATC) LEGIFERANO IGNORANDO SFACCIATAMENTE QUESTA NORMA, che ricordiamolo è presente dentro una legge speciale (quella sulla caccia, la 157/92) ma che nasce dal buon senso del legislatore in quanto la pubblica sicurezza è comunque prioritaria.
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Come valutare le distanze di sicurezza sul proprio territorio.
DUNQUE ad esempio usiamo una mappa a caso, grazie a Google Map o meglio ancora Google Earth, disponibile sul web.
Prendiamo la mappa che ci interessa, aumentiamo o diminuiamo la scala (notare il parametrino in fondo a sinistra o lo strumento di misurazione) in base all’esigenza di una panoramica opportuna per la misurazione delle distanze.
Per iniziare a fare una valutazione delle distanze entro cui non è possibile esercitare l’attività venatoria, impostiamo il misuratore a 100 metri e individuiamo l’edificio da tutelare. Facciamo partire un raggio corrispondente a 100 metri dai lati esterni dei muri dell’edificio o dalle immediate pertinenze, fino a creare un cerchio rosso intorno. Come si può vedere dal retro della casa sono appunto 100 metri, quindi entro quel raggio, ovvero tra una casa e l’altra, nessun cacciatore può esercitare l’attività venatoria (neppure aggirarsi).
Sulla base del misuratore di google Map o Earth, che abbiamo impostato su 100 metri (appunto è la distanza minima prevista entro cui è vietata l’attività venatoria), facciamo dei cerchi intorno agli altri edifici, corrispondenti a 100 metri e copriamo tutta la zona; Come è possibile vedere non rimane alcun margine per esercitare l’attività venatoria intorno a questo abitato!
A questo punto facciamo anche i cerchi arancioni dei 150 metri, entro i quali non è possibile sparare in direzione di case, strade, recinzioni con animali, macchine agricole in funzione ecc. E’ indubbio che la zona di esempio sia off-limits!
Togliamoci lo sfizio di valutare anche le distanze minime dei 50 metri per i quali il cacciatore può solo sparare di spalle a sedi stradali o ferrovie e altre vie di comunicazione. Ricordiamo ancora che, per il solo fucile ad anima liscia, lo sparo è vietato in direzione delle strade carreggiabili a meno di 150 metri
Ecco che l’area risulta completamente coperta dal divieto, sia per i 100 che i 150 metri!
Dovendo invece applicare le distanze per le armi ad anima rigata, pensiamo che invece del 70/80% di territorio italiano pianificato come venabile…. ne rimmarrebbe davvero molto molto poco!
NON CI RIMANE CHE RECLAMARE L’APPLICAZIONE DELLE NORME VIGENTI!
FATTI AIUTARE DA NOI, SE SEI DETERMINATA/O, QUANDO AVRAI VALUTATO SE VI SIANO LE CONDIZIONI, SIAMO DISPONIBILI AD INTERAGIRE CON I COMPETENTI ENTI LOCALI.
ATTENZIONE: Non è facile ottenere dei provvedimenti se non si è creata l’istruttoria necessaria a motivare lo stato di urgenza, pertanto si sconsiglia di intraprendere con superficialità la fase di richiesta. E’ necessario provare la criticità della situazione con denunce, testimonianze, foto, filmati, raccolte firme.
Copyright©2007-2019 Associazione Vittime della Caccia
L’uso e la pubblicazione dei presenti contenuti, implicano obbligatoriamente la citazione della fonte: Associazione Vittime della caccia. Grazie
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VAI ANCHE AI RIFERIMENTI NORMATIVI>>>Legge 157/92, ART. 21 e ART.12
Legge 157/92
ART. 21(Divieti)
1. E’ vietato a chiunque:
a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) …
c) …
d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:
e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) …
i)…
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
…(omissis)
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Art. 12 )Legge 157/92
(Esercizio dell’attività venatoria)
1. L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13.
3. E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
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Il testo integrale dell’Art. 842 del codice civile:
“Art. 842 (Caccia e pesca). – Il proprietario di un fondo non puo’ impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli puo’ sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo”.
(Nota bene: i “fondi” a cui fa riferimento l’art.842 sono i fondi agricoli, campi e coltivi, NON i terreni pertinenti le abitazioni, che siano giardini o parchi privati, la caccia è vietata sia come sparo, sia per la ricerca delleprede)
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Il testo integrale della LEGGE 157/92 AGGIORNATA AL 2021, LA TROVI A QUESTO LINK
https://www.vittimedellacaccia.org/legge-157-1992-aggiornata-al-2021/